Le Aste Immobiliari

Per partecipare ad un’asta immobiliare occorre prima di tutto verificare in Cancelleria le esatte modalità per redigere la domanda di partecipazione all’incanto e richiedere copia della perizia di stima. E’ infatti in questi documenti che l’immobile è descritto sotto ogni aspetto.

Prima di decidere se acquistare un’immobile all’asta è opportuno conoscere se esso è in regola con la normativa edilizia, se sussistano abusi e se siano sanabili e con che spese.

Tali informazioni che riguardano la regolarità edilizio-urbanistica e catastale, di norma sono evidenziate nella relazione del CTU.

La perizia ci permette di conoscere anche se l’immobile è occupato e a che titolo, se ci sono delle spese condominiali arretrate non pagate.

Inoltre la perizia ci permette di conoscere se ci sono e quali siano le formalità pregiudizievoli gravanti e a quanto ammonta il costo per la loro cancellazione, quale sia l’attuale stato di conservazione, le finiture etc., se vi è un custode, se è possibile visitare il fabbricato ed ogni altra utile informazione.

La vendita senza incanto

E’ una diversa forma di asta che consente all’offerente di vedersi aggiudicare l’immobile in via definitiva, senza offrire la possibilità ad altri soggetti di proporre l’aumento di sesto.

Allorché l’interessato viene a conoscenza della vendita giudiziaria di un immobile può proporre un’istanza d’acquisto del medesimo purché il prezzo offerto sia pari o superiore a quello di stima.

Nell’istanza, oltre alla consueta cauzione pari al 10% del prezzo offerto, l’aspirante acquirente dovrà indicare il termine di validità dell’offerta, il tempo e le modalità di pagamento e la descrizione dell’immobile oggetto della vendita.

A fronte di tale istanza il giudice fissa un’udienza di comparizione delle parti per discutere della proposta.

In caso di accoglimento della proposta il giudice può procedere alla vendita, ma se vi sono più offerenti si farà luogo ad una gara tra i medesimi.

Quindi il bene sarà aggiudicato al miglior offerente.

Il Decreto di Trasferimento

E’ il provvedimento del Giudice mediante il quale il diritto reale subastato è trasmesso dal debitore esecutato che lo possiede, all’aggiudicatario definitivo che così ne diviene il nuovo titolare.

Esso è l’equivalente del rogito notarile nella compravendita tra privati.

Con tale decreto il giudice ordina la cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie e di tutte le trascrizioni di pignoramento gravanti sul bene nonché di lasciarlo libero da chiunque lo occupi senza titolo.

Il decreto di trasferimento è soggetto a voltura catastale e a trascrizione nei registri di pubblicità immobiliare.

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